La protezione e la valorizzazione del patrimonio speleologico italiano è per lo più demandata alle competenze regionali.
A questo proposito la Regione Lazio ha promulgato nel 1999 una legislazione sulla tutela del patrimonio carsico e sulla valorizzazione della speleologia (Legge Regionale 1 settembre 1999, n. 20), in cui si riconosce l’importanza delle grotte e della loro fauna come patrimonio naturalistico da salvaguardare.
Nel suo art. 1 la legge dispone che “La Regione, in attuazione dell’articolo 45 dello Statuto ed in considerazione del pubblico interesse legato ai valori idrogeologici, naturalistici, culturali e turistici delle grotte e delle aree carsiche esistenti nel territorio, riconosce l’importanza ambientale e l’interesse scientifico del patrimonio carsico e ne promuove la tutela e la valorizzazione, favorendo, altresì, lo sviluppo dell’attività speleologica”.
Si riconosce dunque l’importanza delle grotte e della loro fauna come patrimonio naturalistico da salvaguardare.
All’art. 3 la legge prescrive che nelle grotte e nelle aree carsiche “è vietato:
a) scaricare rifiuti solidi e liquidi, sia in superficie che in profondità;
b) svolgere attività che determinino alterazioni ambientali e modificazioni morfologiche delle cavità, ed in particolare:
1) alterare il regime idrico carsico, effettuare scavi o sbancamenti o riempimenti, fatti salvi gli interventi necessari ai fini dell’esplorazione, previamente autorizzati dal sindaco, sentito il comitato tecnico-scientifico per l’ambiente, integrato ai sensi dell’articolo 7;
2) asportare o danneggiare concrezioni, animali o resti di essi, vegetali, fossili, reperti paleontologici e paletnologici, salve le autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti”.